Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Misure di semplificazione amministrativa).
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento.