Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: scelta dei componenti degli organismi di valutazione tra esperti, professionisti e società specializzate, di comprovata esperienza e competenza almeno pari al doppio degli anni della durata prevista dell'incarico, sulla base di criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica, prevedendo limiti alla nomina dei dipendenti pubblici negli organismi di valutazione.