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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.29. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/07/2015  [ apri ]
9.29.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole:, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; con le seguenti: e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 garantendo le specificità ordinamentali presenti nella legislazione vigente, nonché gli istituti contrattuali normativi ed economici delle aree dirigenziali che confluiscono nel ruolo unico;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, numero 2, sopprimere le parole:
”e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio Sanitario Nazionale;
   alla lettera c):
    al numero 1, dopo la parola:
funzionari aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento;
    al numero 2, dopo la parola: funzionario aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento;
    al numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio.
   alla lettera f):
    dopo la parola:
assegnazione aggiungere la seguente: motivata;
    dopo le parole: sulla decadenza in caso di riorganizzazione delle amministrazioni aggiungere le seguenti: rimanendo ferme le garanzie previste dai ccnl delle aree di riferimento;
     dopo le parole: articolo 19, aggiungere le seguenti: comma 5-bis, e dopo le parole: sostenibile per le amministrazioni non statali aggiungere le seguenti:, nonché prevedendo, stessi limiti di durata dei dirigenti di ruolo senza possibilità di rinnovo;
   alla lettera h), premettere le parole: fermo restando il diritto del dirigente a ricevere un incarico e sostituire le parole: ai dirigenti privi di incarico, ovunque ricorrano, con le seguenti: ai dirigenti che non abbiano avuto incarico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di 2 anni;.

ex 9. 492.