Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole da: istituzione di una banca dati fino alla fine della lettera, con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica –, al fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore pubblico e di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali, centrali e locali, altri soggetti pubblici, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, cura una banca dati informatica, interamente disponibile al pubblico, ed articolata in modo tale da tener conto di eventuali specificità tecniche; la banca dati contiene i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente di ruolo, nonché relativi alle specificità tecniche ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate; agli stessi fini, la banca dati attesta, su richiesta dei dirigenti, ed in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite, nel corso dello svolgimento dei relativi incarichi.