Al comma 1, lettera c), dopo numero 2), aggiungere il seguente:
3) introduzione del divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui al numero 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; applicazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.