Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9. 1 – (Incompatibilità). – 1. Al personale delle carriere a ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è preclusa la possibilità di ricoprire incarichi di dirigenti nelle pubbliche amministrazioni.