Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) definizione della pianta organica sulla base del complesso delle funzioni attribuite alle Camere di Commercio, comprese quelle di amministrazione interna e strumentali al funzionamento dell'ente, al fine di evitare un surrettizio occultamento di costi connessi al fabbisogno di risorse umane, in specie quando conseguito attraverso il ricorso a esternalizzazioni.