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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.1. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/07/2015  [ apri ]
8.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante:
   b) attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   c) rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;
   d) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geoeconomica, nonché al numero delle imprese;
   e) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;
   f) valorizzazione dei compiti e delle funzioni, in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di:
   g) tutela del «made in italy» e lotta alla contraffazione;
   h) sviluppo del mercato del lavoro;
   i) semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica;
   l) revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d);
   m) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese;
   n) trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale;
   o) supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo;
   p) supporto alle politiche agricole e di filiera;
   q) limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;
   r) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi;
   s) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
   t) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
   u) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
   v) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
   z) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato;
   aa) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento:
   bb) alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali;
   cc) al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega;
   dd) alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;
   ee) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali del sistema camerale e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

ex 8.120.