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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.212. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/07/2015  [ apri ]
7.212.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) con riferimento alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Garante per la protezione dei dati personali, all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, all'Autorità per l'energia elettrica il gas, all'Autorità nazionale anti corruzione, all'Autorità di regolazione dei trasporti: uniformazione dei criteri di nomina dei componenti, con la previsione, per tale nomina, dei requisiti di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui operano le medesime Commissioni e Autorità; divieto di nomina per chi abbia ricoperto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, abbia interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni delle predette Commissioni e Autorità, ivi compresi quelli derivanti dall'aver rivestito ruoli direttivi in società private di grande rilevanza economica connesse alle funzioni delle stesse Commissioni e Autorità nei tre anni precedenti la nomina; durata massima del mandato non superiore a sei anni e non rinnovabilità dello stesso; procedimento di selezione dei candidati attraverso candidatura nell'ambito di una apposita procedura di sollecitazione pubblica; pubblicità della procedura di selezione attraverso la previa pubblicazione del curriculum vitae e dei titoli dei candidati; designazione dei componenti sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, in ogni caso sottoposta al parere vincolante dei due terzi del Parlamento, o di due terzi di organi del Parlamento composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, attraverso l'esame delle candidature da svolgere anche attraverso audizioni pubbliche; avvio della procedura di nomina dei componenti delle predette Commissioni e Autorità entro un termine non inferiore ai centoventi giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti in carica con la pubblicazione dell'avviso di cui alla presente lettera.

ex 7. 75.