Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in particolare, con riferimento alle responsabilità per le falsità ad opera dei responsabili della revisione legale, prevedere che: al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, siano apportate modificazioni che:
a) all'articolo 27 sopprimano il limite previsto dal comma 1 secondo cui la condotta debba essere connotata da consapevolezza della falsità e dall'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, prevedano, al comma 1, la sanzione della condanna alla reclusione da uno a sei anni in luogo dell'arresto e considerino, al comma 2, i risparmiatori in aggiunta ai destinatari delle comunicazioni;
b) aumentino le sanzioni previste all'articolo 27, commi 2 e 3, e all'articolo 28, comma 2, disponendone l'innalzamento, nel minimo, a tre anni e, nel massimo, a otto;
c) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, aumentino le sanzioni in modo da prevederle da uno a sei anni;
d) all'articolo 30 comma 1, aumentino le sanzioni disponendone l'innalzamento della reclusione fino a cinque anni e la sanzione pecuniaria fino a euro diecimila.