Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
d) eliminazione della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del corrispettivo per i supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale;.