Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione prevedendo in particolare, con riferimento alle operazioni sotto copertura e in materia di agente provocatore, che:
1) nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non sia punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire; nonché, che la medesima causa di giustificazione si applichi all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità;
2) l'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possa trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1.