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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.03. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2015  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri).

  Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. (Concerti tra Ministri o Ministeri) 1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego ovvero che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto».

ex 5. 03.