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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.13. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2015  [ apri ]
4.13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare l'azione preventiva di accertamento della legittimità, esperibile da ciascuno dinnanzi al giudice amministrativo territoriale di seguito al rilascio da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento costitutivo di diritti soggettivi o di interessi legittimi. Al giudizio partecipa obbligatoriamente il Procuratore della Repubblica del luogo in cui ha sede il Tribunale amministrativo competente, nei cui confronti il provvedimento di accertamento della legittimità fa stato sia nel procedimento penale, sia per ogni iniziativa di propria competenza.

ex 4. 3.