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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2015  [ apri ]
3.4.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche entro dieci giorni dall'avvio del procedimento.
  2. Ove tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della sicurezza e della salute dei cittadini.
  4. Nel caso in cui l'ente o l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione deve essere resa definitivamente entro quaranta giorni o, se inferiore, entro un termine pari a quello indicato nella richiesta originaria, dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate».

  Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole: Valutazioni tecniche,.

ex 3. 44.