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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3-bis.10. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2015  [ apri ]
3-bis.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Con uno o più regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate, nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia di cui al comma 1, lettera c), norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di attività imprenditoriali nel settore dei trasporti. Ferma restando la conformità all'ordinamento dell'Unione europea e la salvaguardia dei requisiti di sicurezza, sono dettate, ai sensi del primo periodo, norme di semplificazione e accelerazione del procedimento per l'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli nella infrastruttura ferroviaria italiana, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) previsione del termine di conclusione del procedimento entro un anno dalla trasmissione della domanda di autorizzazione completa della documentazione prescritta;
   b) previsione di modalità e procedure che permettano la tempestiva acquisizione della documentazione prescritta, disponendo che, salvo esigenze straordinarie e motivate, l'amministrazione competente individui in modo specifico e richieda tutta la documentazione integrativa rispetto a quella presentata con la domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta domanda; previsione, in caso di successive richieste di integrazione della documentazione, che il termine di cui alla lettera a) non possa comunque essere sospeso, per la trasmissione di tali richieste, per un periodo superiore complessivamente a centoventi giorni;
   c) previsione che l'istante debba trasmettere la documentazione entro un termine di sessanta giorni dal ricevimento di ciascuna delle richieste di cui alla lettera b) e che, in caso di trasmissione tardiva, il periodo eccedente il suddetto termine non sia considerato ai fini del rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui alla lettera a);
   d) previsione, nel caso di mancato rispetto dei termini di cui alle lettere a) e b), dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.