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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15-bis.3. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/07/2015  [ apri ]
15-bis.3.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma 2:
   lettera
d), sopprimere le parole: e per un periodo massimo di due anni;
   lettera f) sostituire le parole: esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante con le seguenti: esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria;
   lettera g):
    numero 1), aggiungere, in fine, le parole: acquisita anche d'ufficio;
    numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e previsione dell'istituzione, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di una sezione di polizia erariale che dipende funzionalmente dal pubblico ministero presso la Corte dei conti,
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 7) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza;
   lettera i), aggiungere, in fine, le parole: senza oneri per la Corte dei conti;
   lettera l):
     numero 2):
   dopo le parole: credito erariale aggiungere le seguenti: estendendola anche alla concessione di misure atipiche o innominate;
    aggiungere, in fine, le parole: con facoltà di prevedere l'esecuzione delle misure cautelari da parte delle Procure regionali mediante ufficiali della Guardia di finanza;
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili;
   lettera o), sostituire le parole da: definitive di condanna fino alla fine della lettera, con le seguenti: al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile;
   dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna;
   sopprimere la lettera p);
    al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: alla disciplina fino alla fine della lettera, con le seguenti: dinamico alla disciplina del processo civile;
    dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
   3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
   b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
   c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.

  3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
   b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudiziali e dei relativi prospetti contabili;
   c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.

  3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
   b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal pubblico ministero nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 e s.m.i.;
   c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza.
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale.