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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15-bis.11. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/07/2015  [ apri ]
15-bis.11.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
   b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
   c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.
  3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
   b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudiziali e dei relativi prospetti contabili;
   c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.
  3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
   b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal pubblico ministero nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 e s.m.i.;
   c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza.