Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) previsione per i dipendenti pubblici, anche con riferimento al personale dipendente degli organi costituzionali, della magistratura ordinaria ed amministrativa e delle Autorità amministrative indipendenti, che in caso di comando, ovvero in posizione di fuori ruolo, presso altra amministrazione non possano godere di indennità ulteriori rispetto al trattamento economico di provenienza.