Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che, con riguardo ai «Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro» di cui all'articolo 42, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale integrata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto, sia estesa anche alle organizzazioni «rappresentative».