Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a.1) Al fine di favorire processi di mobilità intercompartimentale fra tutti i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni e verso i ruoli dell'amministrazione civile della Polizia di Stato, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, semplificare le procedure di mobilità esterna per i dipendenti che fanno domanda di trasferimento sia tra le amministrazioni appartenenti allo stesso comparto di contrattazione sia tra amministrazioni appartenenti a comparti differenti, nel rispetto del livello economico di inquadramento e dell'anzianità maturata dal dipendente nell'amministrazione di provenienza e delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione; prevedere che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica utilizzi le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predisponendo percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la cui domanda di trasferimento sarà accolta.