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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.01. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/07/2015  [ apri ]
13.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo e gli operai sono collocati a riposo al compimento del requisito anagrafico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo il loro diritto di proseguire il rapporto di lavoro oltre tale limite di età fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, non oltre il settantesimo anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Le dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto hanno, in ogni caso, il diritto di proseguire il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
  2. All'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  «d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del requisito anagrafico è previsto l'accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo il diritto del dipendente di proseguire il rapporto di lavoro oltre tale limite di età fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, non oltre il settantesimo anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.»;
   b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «Le dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto hanno, in ogni caso, il diritto di proseguire il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

ex 13. 02.