Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore, di conciliare il rapporto tra i tempi di vita e lavoro, senza alcuna riduzione dei servizi e degli orari di apertura degli uffici al pubblico, alcune mirate amministrazioni pubbliche, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottano un temporaneo programma sperimentale contenente misure riorganizzative volte a ridurre progressivamente ai loro dipendenti l'orario di lavoro settimanale, come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino al raggiungimento delle trenta ore settimanali, valutando gli effetti dei programmi sperimentali adottati dalle amministrazioni pubbliche sulla produttività dei lavoratori e degli uffici, sull'incidenza dei giorni malattia e sulla richiesta di ferie e permessi.