Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni e con gli altri soggetti privati, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni, nel rispetto delle norme di diritto positivo di cui agli artt. 43, 44 e 45 del codice civile dovendo rappresentare il domicilio digitale l'indirizzo elettronico del luogo di lavoro di una persona o l'indirizzo elettronico privato abituale della persona.