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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01000. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2015  [ apri ]
9.01000.
approvato

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di Avvocatura dello Stato).

  1. Alla legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

  «Art. 16-bis(Natura e durata degli incarichi direttivi nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) – 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'Avvocato Generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni ed assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.
  2. L'incarico di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato ha natura temporanea ed è conferito per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
  4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge 3 aprile 1979, n. 103 e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio.»

Il Relatore