Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) con riferimento all'espletamento delle procedure di selezione per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedere l'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate garanzie di indipendenza e di competenza in materie di risorse umane e di metodologie di selezione, con possibile organizzazione dei concorsi su base territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.