Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.