Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).
1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP) di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e le norme nazionali di applicazione.