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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.18. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 27/05/2014

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/06/2014  [ apri ]
2.18.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Il Relatore
2.18.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le attività di cui al comma 1 possono essere, altresì, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente rispetto a quello complessivo; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

Il Relatore