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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.17. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 27/05/2014

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/06/2014  [ apri ]
2.17.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, in caso di volume d'affari eccedente la somma di 10 mila euro annui, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il volume d'affari fino alla soglia di 10 mila euro annui si considera reddito agrario a tutti gli effetti di legge.