Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle attività di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 56-bis, commi da 3 a 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.