Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, si considerano in ogni caso agricoltura sociale ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che esercitano attività agricola.