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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.13. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 27/05/2014

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/06/2014  [ apri ]
2.13.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, si considerano in ogni caso agricoltura sociale ai sensi del comma 1, le imprese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che esercitano attività agricola.