Sostituire il comma 4 con il seguente:
3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole o svolgano attività in associazione con imprese agricole.