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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.11. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 27/05/2014

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/06/2014  [ apri ]
2.11.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  3. Si considerano agricoltura sociale, altresì, le attività di cui al comma 1, svolte dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora conducano, a qualsiasi titolo, aziende agricole o svolgano attività in associazione con imprese agricole.