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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 27/05/2014

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/06/2014  [ apri ]
2.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con organismi non lucrativi di utilità sociale, con organismi della cooperazione, con organizzazioni di volontariato, con associazioni ed enti di promozione sociale, con fondazioni ed enti di patronato, integrano in modo sostanziale, continuativo e qualificante l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:
   a) inserimento socio-lavorativo di soggetti disabili e di lavoratori disabili, come, definiti ai sensi dell'articolo 2, numero 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;
   b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per le famiglie dei soggetti di cui alla lettera a).