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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.20. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 302

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
4.20.
approvato

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.
(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

  1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica.
  2. Ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 dicembre 2008, n. 10.568, e al Tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631, che sono contestualmente soppressi.
  3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti ministeriali, di cui uno con funzioni di Presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e, infine, da un rappresentante dei distretti biologici. Il Tavolo tecnico è rinnovato ogni cinque anni.
  4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
   a) delineare gli indirizzi per la ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico, al fine di proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministro», definendone le priorità, il Piano di azione di cui al successivo articolo 5;
   b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
   c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti;
   d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

  5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il Relatore
4.20.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.
(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

  1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica.
  2. Ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 dicembre 2008, n. 10.568, e al Tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631, che sono contestualmente soppressi.
  3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti ministeriali, di cui uno con funzioni di Presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e, infine, da un rappresentante dei distretti biologici. Il Tavolo tecnico è rinnovato ogni cinque anni.
  4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:
   a) delineare gli indirizzi per la ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico, al fine di proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito “Ministro”, definendone le priorità, il Piano di azione di cui al successivo articolo 5;
   b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
   c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti;
   d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

  5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il Relatore