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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 302

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2017  [ apri ]
12.3.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.
(Organizzazioni interprofessionali nel settore biologico).

  1. I rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle successive fasi di trasformazione e commercializzazione, compresa la distribuzione, possono costituire un'Organizzazione interprofessionale del prodotto biologico ai sensi delle seguenti disposizioni.
  2. L'Organizzazione interprofessionale di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta di tutte le organizzazioni che la compongono, con Decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Ai fini del riconoscimento, l'Organizzazione interprofessionale deve dimostrare di essere un'associazione che rappresenta una quota delle attività economiche di cui al comma 1 pari ad almeno il 40 per cento del prodotto biologico a livello nazionale.
  4. L'Organizzazione interprofessionale persegue delle finalità specifiche, tenendo conto degli interessi dei suoi aderenti e dei consumatori, tra le quali:
   esplorare potenziali mercati di esportazione;
   redigere contratti tipo compatibili con la normativa europea per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori;
   sviluppare iniziative volte a rafforzare il potenziale produttivo e la competitività economica;
   promuovere l'innovazione e la ricerca;
   difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica.