Sostituirlo con il seguente:
ART. 12.
(Organizzazioni interprofessionali nel settore biologico).
1. I rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle successive fasi di trasformazione e commercializzazione, compresa la distribuzione, possono costituire un'Organizzazione interprofessionale del prodotto biologico ai sensi delle seguenti disposizioni.
2. L'Organizzazione interprofessionale di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta di tutte le organizzazioni che la compongono, con Decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai fini del riconoscimento, l'Organizzazione interprofessionale deve dimostrare di essere un'associazione che rappresenta una quota delle attività economiche di cui al comma 1 pari ad almeno il 40 per cento del prodotto biologico a livello nazionale.
4. L'Organizzazione interprofessionale persegue delle finalità specifiche, tenendo conto degli interessi dei suoi aderenti e dei consumatori, tra le quali:
esplorare potenziali mercati di esportazione;
redigere contratti tipo compatibili con la normativa europea per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori;
sviluppare iniziative volte a rafforzare il potenziale produttivo e la competitività economica;
promuovere l'innovazione e la ricerca;
difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica.