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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.10. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 302

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
11.10.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
  2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da Regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1, possono essere definite le modalità di riconoscimento per il caso di mancata adozione da parte della regione competente, entro i termini indicati nel medesimo decreto, di una specifica comunicazione di diniego.
  3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, previa verifica delle seguenti finalità statutarie:
   a) la commercializzazione associata della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute;
   b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:
    i. programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
    ii. gestire le crisi di mercato;
    iii. ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
    iv. promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;
    v. assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

  4. Le organizzazioni dei produttori per essere riconosciute devono prevedere nel loro statuto:
   a) l'obbligo per i soci di applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
   b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione dei produttori o di partecipare ai programmi operativi;
   c) la possibilità di aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;
   d) la quota minima della propria produzione da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;
   e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
   f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
   g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;
   h) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
   i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;
   j) l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione dei produttori a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a specifiche banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

  5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Il Relatore