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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.5. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 302

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
10.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Intese di filiera per i prodotti biologici).

  1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi e con le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:
   a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
   b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
   c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità;
   d) garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
   e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo della agricoltura biologica;
   f) promuovere la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici.

  3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.
  4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi degli articoli di cui al capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo e alla sua valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

Il Relatore