All'emendamento 4.20, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentati della ricerca scientifica.
All'emendamento 4.20, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentati della ricerca scientifica.