Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).
1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).
1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.