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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.10. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 302

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
12.10.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, di seguito «prodotti», che:
   a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti;
   b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica;
   c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
    i. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
    ii. contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;
    iii. nel rispetto delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento n. 1308 del 2013 e dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, redigere contratti tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
    iv. valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
    v. fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
    vi. realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica promuovendo ed eseguendo attività di ricerca su metodi di produzione sostenibili maggiormente rispettosi dell'ambiente;
    vii. promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

  2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di estensione cui ai commi 8 e seguenti.
  3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative.
  4. Il Ministero svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali, nonché di approvazione e definizione delle condizioni di estensione delle regole approvate ai sensi dei commi 8 e seguenti.
  5. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, può essere riconosciuta, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o più organizzazioni per prodotto o per gruppo di prodotto. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative alla medesima circoscrizione, sia essa nazionali o territorialmente delimitata, al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto.
  6. È riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
   b) avere uno statuto che abbia una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c) e che preveda regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;
   c) rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, definita come una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 25 per cento dei medesimi a livello nazionale.

  7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigente norme dell'unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
  8. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (estensione delle regole). Parimenti può richiedere contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.
  9. La richiesta di estensione delle regole di cui al comma precedente è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.
  10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti e termini di cui ai paragrafi 4,5 e 6 dell'articolo 164 e dell'articolo 165 del Regolamento (UE) 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo comma, comunicata al medesimo Ministero.
  11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.
  12. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Il Relatore