Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, determina i criteri di riconoscimento dei distretti biologici sulla base dei seguenti principi:
a) i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, devono avere una spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
b) deve essere definita superficie minima espressa in un numero minimo di comuni;
c) deve essere stabilita una superficie SAU bio minima;
d) non devono essere presenti impianti inquinanti nel territorio (inceneritori o aziende chimiche);
e) devono essere fissati parametri di rispetto per evitare effetti deriva da parte di aziende convenzionali;
f) i rappresentanti sono tenuti a partecipare al tavolo di concertazione regionale;
g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;
h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;
g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;
h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.