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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.4. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 302

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2017  [ apri ]
9.4.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, determina i criteri di riconoscimento dei distretti biologici sulla base dei seguenti principi:
   a) i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, devono avere una spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
   b) deve essere definita superficie minima espressa in un numero minimo di comuni;
   c) deve essere stabilita una superficie SAU bio minima;
   d) non devono essere presenti impianti inquinanti nel territorio (inceneritori o aziende chimiche);
   e) devono essere fissati parametri di rispetto per evitare effetti deriva da parte di aziende convenzionali;
   f) i rappresentanti sono tenuti a partecipare al tavolo di concertazione regionale;
   g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;
   h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;
   g) deve essere significativa la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;
   h) deve risultare rilevante la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.