Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Acquacoltura biologica).
1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.
2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici.