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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in Assemblea riferita al C. 302-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/05/2017  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.
  2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.
  3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.
  4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni: a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza; b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza; c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi; d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.
  5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.
  6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1 è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.
  7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera c) riferite alle aree di cui al comma 1 non possono essere prorogate né rinnovate.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici.