Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera g), il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:
a) applicazione della disciplina di cui all'articolo 517-quater del codice penale alla contraffazione o alterazione di prodotti biologici ovvero alla introduzione nel territorio dello Stato e alla messa in vendita o in circolazione di alimenti falsamente presentati come biologici.