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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in Assemblea riferita al C. 302-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/05/2017  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati).

  1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.
  2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine «biologico» o «bio» per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.