Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati).
1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.
2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine «biologico» o «bio» per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.