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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.04. in Assemblea riferita al C. 302-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/05/2017  [ apri ]
9.04.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Acquacoltura biologica).

  1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.
  2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici.