stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.600. in Assemblea riferita al C. 302-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/05/2017  [ apri ]
6.600.
approvato

  All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: È istituito con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge, la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo con le seguenti: la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge;
   al comma 5 sopprimere il primo periodo;
   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: I contributi aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento