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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in Assemblea riferita al C. 302-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/05/2017  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
  Art. 5-bis. – (Ristorazione collettiva). – 1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.
  2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.
  3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1.
  4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «41-quinquies) somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica».

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV, dopo le parole: Strumenti di aggiungere le seguenti: diffusione e di.