Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) collaborare con il Ministero ai fini della pianificazione agricola biologica nazionale nell'ambito dei cambiamenti climatici, anche attraverso la predisposizione di indici verificabili in termini di mitigazione e la redazione di studi evolutivi del comparto agricolo in relazione ai mutamenti climatici, con un raggio previsionale di almeno trent'anni da aggiornare ogni cinque anni.